Sostegno economico alle famiglie

Famiglie che si trovano in situazioni di emergenza economica possono rivolgersi al Servizio di assistenza economica sociale del distretto di competenza. Le prestazioni concesse alle famiglie in base al DPGP dell’11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche, sono:

Continuità della vita familiare e domestica

Alla persona singola o alla famiglia è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, anche al fine di evitare eventuali ricoveri residenziali, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

  • componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica,
  • i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto,
  • l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalità non é risolutivo del bisogno,
  • una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.

Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie

Alle famiglie e alle persone singole bisognose può essere concesso un contributo per le spese d'affitto e le spese accessorie relative all'appartamento in cui vivono. L'ammontare dipende dalla situazione economica del nucleo familiare e dalle spese effettivamente sostenute, risultanti da regolare contratto e ritenute congrue dalla Giunta provinciale.

Prestazione specifica

Questa prestazione è concessa per la soddisfazione di bisogni che si presentano in particolari circostanze della vita e determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica sociale.

La richiesta di questa prestazione deve comunque coprire un bisogno urgente ed inderogabile.

Per l’erogazione di questa prestazione è necessaria la valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Reddito minimo di inserimento

Questa prestazione ha la finalità di garantire alle persone, impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali di provvedere al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita riguardanti alimentazione, abbigliamento, igiene e salute della persona.

La prestazione è quindi volta a contrastare la povertà e l’emarginazione sociale di soggetti che si trovano in situazioni di emergenza individuale e/o familiare, al fine di favorirne il definitivo superamento, mediante anche un programma personalizzato di interventi di integrazione sociale.

La prestazione ha un carattere di temporaneità (di regola al massimo sei mesi) e viene erogata mensilmente, in base alla valutazione del reddito familiare. 

Assegno per le piccole spese personali

La prestazione è concessa a persone o famiglie ospitate in specifici servizi residenziali che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

Questa prestazione è di grande aiuto alle famiglie monogenitoriali nei casi in cui il genitore obbligato nei termini e nelle modalità previste dall’autorità giudiziaria, non eroghi al genitore affidatario del figlio minorenne, il relativo assegno di mantenimento.

Per ottenere tale prestazione la/il genitore richiedente deve rivolgersi al distretto sociale di riferimento per il proprio Comune di residenza.

Come tutte le prestazioni di assistenza economica anche l'erogazione dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento è subordinata alla situazione economica del richiedente. 

Sezione ricorsi – Ripartizione Politiche sociali

Contro le decisioni relative agli interventi di assistenza economica sociale ed al calcolo delle tariffe nei servizi sociali, prese dal competente distretto sociale, il cittadino può presentare ricorso alla Ripartizione Politiche sociali - Sezione ricorsi, tranne per:

  • riduzione o negazione ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7/bis, D.P.G.P. n. 30/2000 a causa della mancata o insufficiente attivazione per il mantenimento proprio e del nucleo familiare;
  • negazione ai sensi dell'articolo 17, D.P.G.P. n. 30/2000 a causa della perdita del requisito della dimora stabile ed ininterrotta sul territorio della provincia di Bolzano.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, via Claudia de' Medici 8 a Bolzano.

Per ulteriori informazioni: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1001880

Modulistica