Prestazioni economiche per persone con disabilità, malattie psichiche, dipendenze

Prestazioni economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi

Il riconoscimento quale invalido civile, cieco civile o sordo avviene tramite le commissioni sanitarie dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige alle quali va presentata apposita domanda. In base alla documentazione clinica e all'accertamento delle condizioni di salute la commissione determina il grado di invalidità.

L'esito della visita viene inviato all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico per la verifica dei requisiti per l'accesso alle prestazioni economiche.

Le prestazioni economiche sono di natura assistenziale, non soggette a tassazione (IRPEF) e non sono reversibili a favore dei familiari superstiti.

Le prestazioni si distinguono in due categorie: pensioni e indennità.

Le pensioni sono soggette a limiti di reddito e si riferiscono ai redditi lordi assoggettabili ad IRPEF percepiti nell'anno precedente. Le indennità non sono soggette a limiti di reddito e di età.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1014340

Acquisto e adattamento di veicoli

Alle persone con disabilità permanenti agli arti inferiori o superiori, che necessitano di un proprio veicolo adattato, è concesso un rimborso delle spese di adattamento. È concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori. Sono ammesse a rimborso anche le spese per l'acquisto o per l'adattamento di macchine agricole o operatrici. Per l'erogazione del rimborso spese è necessario il non superamento di un determinato valore della situazione economica del nucleo familiare. Lo stesso richiedente può beneficiare del contributo, salvo casi eccezionali e debitamente comprovati, una volta soltanto nell'arco di sei anni.

La domanda di contributo può essere presentata al distretto sociale di competenza.

Adattamento di veicoli per i familiari

Alle persone che hanno un familiare con disabilità è concesso un contributo per l'adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerate conviventi le persone con disabilità ospitate presso strutture residenziali in modo continuativo.

La domanda di contributo può essere presentata al distretto sociale di competenza.

Spese di accompagnamento o di trasporto

Alle persone con difficoltà permanenti che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, è concesso un rimborso delle spese di trasporto o di accompagnamento sostenute. Tali inabilità deve essere comprovata da un certificato medico.

Le spese di trasporto possono essere rimborsate qualora la persona venga trasportata a proprie spese con automezzo dalla propria abitazione presso:

  • servizi sociali semiresidenziali inclusi i servizi per la prima infanzia,
  • altri servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione,
  • al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti d'inserimento lavorativo.

Il rimborso è concesso anche alla persona con disabilità che guida autonomamente il proprio mezzo adattato, ma soltanto per il raggiungimento del posto di lavoro.

Come tutte le prestazioni di assistenza economica anche l'erogazione del rimborso delle spese di trasporto è subordinata alla situazione economica del nucleo familiare.

La domanda di contributo può essere presentata al distretto sociale di competenza.

Vita indipendente e partecipazione sociale

La prestazione „Vita indipendente e partecipazione sociale” è concessa alle persone con una disabilità fisica grave (di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104); le quali vivono o vorranno vivere autonomamente fuori dal nucleo familiare d'origine per la propria assistenza personale.

La prestazione, partendo dalle risorse dell'assegno di cura, contribuisce ai costi dell'assistenza personale aggiuntiva per una vita indipendente e per la partecipazione sociale.  L'ammontare massimo di ore di assistenza che possono essere riconosciute è pari a 3.285 ore annue.

Per ottenere la prestazione bisogna rivolgersi:

  • all'area sociopedagogica del distretto sociale competente, ai fini della presentazione della domanda per la valutazione del fabbisogno assistenziale orario
  • all’assistenza economica sociale del distretto sociale competente, ai fini della valutazione del reddito e patrimonio. 

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